IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 8,  comma 5, della legge 23 dicembre  1998, n. 448, il
quale  prevede  che con  decreto  del  Presidente del  Consiglio  dei
Ministri sono  stabilite, fino al  31 dicembre 2004, le  misure delle
aliquote delle accise  sugli oli minerali e  dell'imposta sui consumi
di carbone,  coke di  petrolio e orimulsion,  che, rispetto  a quelle
vigenti alla data di entrata  in vigore della medesima legge, valgono
a  titolo  di aumenti  intermedi,  occorrenti  per il  raggiungimento
progressivo  della misura  delle  aliquote decorrenti  dal 1  gennaio
2005;
  Considerato  che  occorre  provvedere  a  determinare  gli  aumenti
d'imposta per l'anno 1999;
  Vista la proposta  dell'apposita commissione del CIPE,  a norma del
predetto art. 8, comma 5, della legge n. 448 del 1998;
  Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella
riunione del 15 gennaio 1999;
  Su proposta del Ministro delle finanze;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Le  aliquote di imposta  sui seguenti prodotti  sono determinate
nella seguente misura:
   benzina: lire 1.119.629 per mille litri;
   benzina senza piombo: lire 1.049.153 per mille litri;
   petrolio lampante o cherosene:
   usato come carburante: lire 653.473 per mille litri;
   usato come   combustibile per riscaldamento:  lire    653.473  per
mille litri;
   olio da gas o gasolio:
   usato come carburante: lire 780.731 per mille litri;
   usato  come    combustibile  per riscaldamento: lire   780.731 per
mille litri;
   olio combustibile usato per riscaldamento:
  a)  ad  alto  tenore  di   zolfo  (ATZ):  lire  248.361  per  mille
chilogrammi;
  b)  a  basso  tenore  di   zolfo  (BTZ):  lire  124.390  per  mille
chilogrammi;
   olio combustibile per uso industriale:
  a)  ad  alto  tenore  di   zolfo  (ATZ):  lire  123.444  per  mille
chilogrammi;
  b)  a  basso   tenore  di  zolfo  (BTZ):  lire   60.777  per  mille
chilogrammi;
   gas di petrolio liquefatti (GPL):
   usati come carburante: lire 551.396 per mille chilogrammi;
   usati come   combustibile per riscaldamento:  lire    367.784  per
mille chilogrammi;
   gas metano:
   per autotrazione: lire 21 per metro cubo;
   per combustione per usi industriali: lire 24,2 per metro cubo;
   per combustione per usi civili:
  a) per usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda di
cui  alla tariffa  T1 prevista  dal provvedimento  CIP n.  37 del  26
giugno 1986: lire 86,84 per metro cubo;
  b) per uso riscaldamento individuale a  tariffa T2 fino a 250 metri
cubi annui: lire 152,68 per metro cubo;
  c) per altri usi civili: lire 335,57 per metro cubo;
   per  i  consumi  nei  territori  di cui all'art. 1 del testo unico
delle leggi   sugli interventi    nel  Mezzogiorno,    approvato  con
decreto  del  Presidente della  Repubblica 6  marzo 1978, n.  218, si
applicano le seguenti aliquote:
  a) per gli usi  di cui alle precedenti lettere a)  e b): lire 74,84
per metro cubo;
  b) per gli altri usi civili: lire 240,52 per metro cubo;
   carbone  impiegato  negli   impianti   di   combustione   di   cui
alla  direttiva 88/609/CEE del  Consiglio del 24 novembre  1988: lire
5.084 per mille chilogrammi;
   coke di  petrolio impiegato  negli impianti   di combustione    di
cui  alla direttiva  88/609/CEE del Consiglio  del 24 novembre  1988:
lire 6.824 per mille chilogrammi;
  bitume  di origine  naturale emulsionato  con  il 30  per cento  di
acqua, denominato "Orimulsion" (NC 2714), impiegato negli impianti di
combustione di  cui alla  direttiva 88/609/CEE  del Consiglio  del 24
novembre 1988: lire 3.983 per mille chilogrammi;
   oli minerali impiegati per la produzione di energia elettrica:
   metano: lire 0,87 per metro cubo;
   gas di petrolio liquefatti: lire 1.320 per mille chilogrammi;
   gasolio: lire 24.641 per mille litri;
   olio combustibile e oli minerali greggi, naturali: lire 29.686 per
mille chilogrammi.